RC professionisti e obbligo di buona fede precontrattuale

RC professionisti e obbligo di buona fede precontrattuale: la Cassazione conferma i limiti della copertura per rischi conoscibili al momento della stipula del contratto assicurativo.

Con l’ordinanza n. 29456/2025, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha ribadito un principio ormai consolidato in materia di responsabilità professionale e assicurazioni claims made: la polizza non copre rischi che, pur non ancora denunciati, erano ragionevolmente prevedibili o conoscibili dall’assicurato al momento della stipula.

Il caso riguarda un medico anestesista che, dopo il decesso di un paziente, aveva stipulato la polizza professionale, in un momento in cui allo stesso non era ancora pervenuta formale richiesta risarcitoria. La Cassazione, accogliendo il ricorso della compagnia, ha chiarito che l’assicurazione non può trasformarsi in una copertura retroattiva di fatti già potenzialmente dannosi.

La Corte richiama l’art. 1892 c.c. e il principio di uberrima bona fides, sottolineando che l’obbligo informativo del contraente non si esaurisce nella dichiarazione dell’assenza di sinistri, ma comprende la corretta rappresentazione della percezione del rischio e delle circostanze idonee a farlo emergere.

Un orientamento che rafforza l’esigenza di trasparenza e collaborazione tra assicurato e assicuratore, e che impone di valutare con attenzione la tempistica della stipula e l’esistenza di potenziali eventi pregiudizievoli.