RC AVVOCATI - INOPERATIVITA' DELLA POLIZZA EX 3° COMMA ART. 1892 C.C. PER OMESSA COMUNICAZIONE DELL'ESITO INFAUSTO DI UN GIUDIZIO, ALLORQUANDO IL CONTENUTO DELLA DECISIONE GIUDIZIALE FACCIA PRESUPPORRE LA RICORRENZA DI FATTI DA CUI POSSA SCATURIRE UN OBBLIGO RISARCITORIO DEL PROFESSIONISTA.
Si segnala una recente pronuncia ottenuta dal nostro studio (cfr. Tribunale di Roma, Sentenza n. 6545/2025), nell'ambito della quale i giudici di merito affrontano un tema molto importante e dibattuto nel campo delle assicurazioni professionali, in particolare riguardo alla validità della copertura assicurativa in presenza di omissioni o reticenze dell’assicurato.
In questo caso, il Giudice ha rigettato la domanda di garanzia avanzata da un Avvocato, rilevando che la polizza non è operativa a causa di un’omessa comunicazione di fatti rilevanti, vale a dire l’esito infausto di un giudizio di gravame conclusosi prima della stipula della polizza.
Il punto centrale della decisione riguarda l’elemento soggettivo di colpa grave dell’assicurato, che si configura quando quest’ultimo, conoscendo fatti potenzialmente dannosi, omette di dichiararli al momento della sottoscrizione del contratto.
Nello specifico è stato ritenuto che: “nell’omessa dichiarazione e comunicazione dell’esito infausto del giudizio di gravame ... nel quinquennio antecedente alla sottoscrizione del modulo di adesione alla polizza deve certamente ravvisarsi la colpa grave del professionista, stante l’indubbia conoscenza da parte dell’avv. ... dell’esistenza di fatti da cui poteva originarsi un obbligo risarcitorio ... e che, pertanto, debba escludersi, ai sensi dell’art. 1892 Cc, l’operatività della polizza ... stipulata dal professionista.
Infatti, secondo l’orientamento consolidato della Corte di legittimità «In tema di annullamento del contratto di assicurazione ex art. 1892 c.c., l'elemento soggettivo della colpa grave, presupponendo la coscienza dell'inesattezza o della reticenza della dichiarazione e la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto e alle sue condizioni, va accertato non già tramite una verifica "ex post" della prevedibilità della verificazione del sinistro da parte dell'assicurato, bensì mediante un giudizio di prognosi postuma, da compiersi "ex ante" al momento della stipulazione del contratto ...» (Cass. n. 20997/2023); e inoltre, «L’elemento soggettivo per l’annullamento del contratto di assicurazione nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze da parte dell’assicurato (art. 1892, c.c.) non richiede che questi ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti ... » (Cass. n. 12086/2015).
Deve evidenziarsi, poi, che secondo la Corte di cassazione «l'equilibrio causale del contratto di assicurazione - la cui funzione consiste nel trasferire il rischio all'assicuratore, dietro versamento di un corrispettivo (c.d. premio) da parte dell'assicurato - può essere alterato sia in fase genetica, da dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato che traggono in inganno l'assicuratore sull'entità del rischio assicurato, che successivamente alla conclusione del contratto, allorquando, in sua pendenza, il rischio diminuisce o si aggrava... .
Dunque, deve sottolinearsi che in caso di dichiarazioni inesatte ovvero di reticenze dell'Assicurato che siano rilevanti ai fini della manifestazione del consenso al contratto da parte dell'Assicuratore, questi abbia la possibilità di ... «rifiutare il pagamento dell'indennizzo, anche lasciando in vita il contratto, se la reticenza venga scoperta dopo il sinistro ...» (v. Cass. n. 12831/2014; vedi anche Cass. n. 11905/2020); quindi, nel caso de quo, atteso che la Compagnia assicurativa ha avuto conoscenza del comportamento colposo dell’Assicurato (costituito dalla mancata comunicazione circa la circostanza idonea ad attivare la garanzia assicurativa prima della stipulazione del contratto) la Compagnia assicurativa non è obbligata a chiedere l’annullamento del contratto, potendo opporre, in via di eccezione (come accaduto), la non operatività della polizza".
La pronuncia si inserisce nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di operatività delle polizze di responsabilità civile professionale, con particolare riguardo alla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato ai fini della validità del contratto di assicurazione ex art. 1892 c.c.